Art. 6. Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca

1. Il rating di legalità ha la durata di due anni dal rilascio e può essere rinnovato su richiesta.

2. Ai fini del rinnovo l'impresa invia all'Autorità un'apposita domanda, da predisporre ed inoltrare in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1.

2-bis. La domanda di rinnovo può essere presentata a decorrere da sei mesi antecedenti la scadenza del rating. Ove la domanda di rinnovo sia depositata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il rating mantiene la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l'Autorità si pronuncia sulla richiesta. In caso di accoglimento, il rating viene confermato per un nuovo biennio decorrente dalla data della relativa delibera; in caso contrario, gli effetti del rating cessano dalla data di adozione della delibera di non accoglimento.

2-ter. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 3-ter, è sospesa l'efficacia del rating di cui si domanda il rinnovo.

3. L'Autorità delibera sulle richieste di rinnovo del rating di legalità e di incremento del punteggio applicando il procedimento di cui al precedente art. 5.

4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 2, l'Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2, l'Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.

4-bis. Ove il rating sia stato rilasciato o rinnovato in carenza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, l'Autorità dispone l'annullamento del rating.

5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, l'Autorità dispone la riduzione del punteggio attribuito.

6. In caso di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 2 del presente regolamento, l'Autorità dispone la sospensione del rating sino al perdurare dell'efficacia delle misure cautelari.

7. L'Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere d), d) bis, e), f), h) e i) del presente regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell'autorità giudiziaria.

8. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio, di sospensione o di annullamento, comunica all'impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating, alla conferma del punteggio già attribuito o che ne comportano la sospensione ovvero l'annullamento. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, decorre dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.

9. In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all'art. 5 è interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.
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