Art. 69.
Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.Giurisprudenza e Prassi
UNA SOLA OFFERTA PRESENTATA - NON PREVISTA CLAUSOLA DI AGGIUDICAZIONE - PA NON PUO' PROCEDERE
In questo nuovo contesto normativo, la concorrenza tra gli operatori economici, come espressamente afferma il comma 2 del medesimo art. 1, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire contratti” ed assume quindi carattere strumentale.
Tale nuovo assetto, incentrato sul principio del risultato incide profondamente sulle coordinate dell’interprete che nell’optare per diverse soluzioni interpretative è chiamato a scegliere quella più funzionale agli obiettivi fondamentali dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione, nondimeno tale principio, proprio per la sua generalissima portata, non abroga le norme previgenti che, sia pure dettate in contesti normativi diversi, contengono puntuali prescrizioni.
È questo il caso della previsione di cui all’art. 69 del R.D. n. 827/1924(Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato) a mente del quale “l'asta deve rimanere aperta un’ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, a meno che l’avviso d’asta non preveda espressamente che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta”.
Tale norma, che è stata dettata per consentire alle stazioni appaltanti la selezione del migliore contraente sul presupposto che un effettivo confronto concorrenziale delle offerte sia possibile soltanto in presenza di una pluralità di partecipanti alla gara (cfr. delibera ANAC n. 89/2022, TAR Campania n.4371/2019), deve ritenersi tutt’ora in vigore e non abrogata, non mostrando un’incompatibilità diretta con le norme nemmeno del nuovo codice, come invece affermato da parte ricorrente.
Anzi la disposizione in parola, sia pure datata, risulta pienamente in linea con il nuovo contesto normativo,
Sotto questo profilo, quindi, deve ritenersi corretta la scelta dell’Amministrazione di non procedere all’esame dell’offerta proposta dalla ricorrente, atteso che la regola posta dal citato art. 69 del R.d. n. 827/1924 opera a monte, precludendo lo scrutinio dell’unica offerta pervenuta in assenza di una previsione della lex specialis che lo consenta, in in tal modo spostando la discrezionalità della stazione appaltante a monte al momento dell’elaborazione delle regole di gara sotto forma di autovincolo.
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA
Nel caso in specie il bando relativo alla gara non è di per sè illegittimo, per la omessa previsione dell’obbligo di rendere la dichiarazione in ordine al rispetto della normativa sul lavoro dei disabili, ma deve ritenersi automaticamente integrato dalle disposizioni di legge che prescrivono l’indefettibilita' di tale dichiarazione.
Relativamente alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, la normativa prevista dall'art. 69, r.d. 23 maggio 1924 n. 827 - secondo cui non puo' procedersi all'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta - non puo' essere assimilata alle ipotesi di gara cui risulta ammessa una sola offerta, per essere state le altre escluse in relazione a violazioni delle regole fissate dal bando.