Parere tratto da fonti ufficiali

PROCURA SPECIALE CON RAPPRESENTANZA: APPLICABILITÀ E LIMITI NEGLI APPALTI PUBBLICI.
QUESITO del 24/03/2010

L’Amministrazione stà predisponendo un bando di gara a procedura aperta soprasoglia per l’appalto di servizi di natura intellettuale. Nel bando si intende prevedere a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il possesso di un certo fatturato globale e specifico minimo e la presentazione di due referenze bancarie ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. a). Atteso quanto disposto dal terzo comma dello stesso art. 41, secondo il quale “Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”, si chiede quali documenti possono essere individuati dalla stazione appaltante come idonei a sostituire le referenze bancarie, atteso che alcuni operatori economici in passato hanno lamentano l’impossibilità di procurarsi due referenze perché in rapporto esclusivamente con una unica banca. La domanda deriva dalla difficoltà di individuare quali documenti la commissione di Gara potrebbe considerare equipollenti alle referenze bancarie.

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