Applicabilità dell'art. 60 come modificato dal D.Lgs. 209/2024
QUESITO
del 03/04/2025
L'art. 16 dell'all. II.2-bis del Codice, introdotto dall'art. 86 del D.Lgs. 209/2024, dispone al comma 1 che "Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano (...) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice" e al comma 2 che "Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023." Ciò premesso, si chiede con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a partire dal 31.12.2024 nelle more dell'adozione da parte del Ministero dei singoli indici di costo delle lavorazioni: a) se la vigenza postuma dell'art. 60 del Codice nella precedente formulazione sia limitata al comma 3, lett. a) e al comma 4 e, di conseguenza, sia già applicabile il comma 2 dell'art. 60 nella nuova formulazione; b) se debbano essere inserite nei documenti di gara clausole di revisione prezzi che si attivino al verificarsi di variazioni del costo dell'opera superiori al 3% dell'importo complessivo e che operino nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire oppure se tali clausole debbano invece contenere le % previste nella precedente formulazione della norma.
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