Parere tratto da fonti ufficiali

Divieto di intestazione fiduciaria di cui al D.P.C.M. n. 187/1991
QUESITO del 21/04/2026

L'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 dispone che "Le società [...] aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" [...] nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.". La norma fa riferimento agli affidamenti di opere pubbliche. Tuttavia, l'art. 98, c. 3, lett. e), del Codice prevede il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990, laddove la violazione non sia stata rimossa, quale requisito di ordine generale che gli operatori economici devono possedere, senza distinzione di categorie. Pertanto, si chiede di chiarire se l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 si applichi anche agli affidamenti di servizi e forniture.

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Argomenti:

Condividi questo contenuto: