Parere tratto da fonti ufficiali

A.T.I. verticale: sostituzione mandante
QUESITO del 15/04/2019

In vigenza del D.Lgs.163/2006 furono banditi, aggiudicati ed avviati i lavori per la realizzazione di uno svincolo stradale. Aggiudicataria risultò una A.T.I. verticale: la mandataria contribuiva con la categoria OG3, possedendo solo quella, la mandante con la OS12-A.
Successivamente la mandante entrava in stato di liquidazione e manifestava un forte disinteresse per i lavori, considerato che i lavori eseguiti non avevano mai coinvolto la categoria di competenza della mandante, si è ritenuto di poter proseguire con la realizzazione dell’opera.
Alla richiesta della mandataria di sostituzione della mandante questo Servizio rispose negativamente invocando l’art.37 co.18 del D.Lgs.163/2006 che fra le fattispecie contemplate per la sostituzione della mandante non prevede lo stato di liquidazione.
Allo stato attuale è diventato necessario eseguire le lavorazioni di cui alla categoria OS12-A mentre la mandante presenta ancora le criticità descritte aggravate dal mancato rinnovo dell’attestazione SOA come rilevabile dal sito dell’ANAC.
Nuovamente la mandataria ha chiesto di poter sostituire la mandante considerando che l’art.48 co.18 del D.Lgs.50/2016, cogliendo evidentemente un’esigenza del mondo dell’impresa, prevede tale possibilità anche nel caso di stato di liquidazione della mandante.
Alla luce di quanto descritto è corretto autorizzare tale sostituzione?

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: