Parere tratto da fonti ufficiali

Richiesta di parere su pubblicità delle sedute nelle gare telematiche (art. 32, D.Lgs. n. 50/2016)
QUESITO del 17/11/2017

Con la presente istanza la scrivente chiede di conoscere il parere del Servizio sulla questione concernente la pubblicità delle sedute di gara, nel caso in cui gli le procedura di affidamento siano interamente gestite attraverso una piattaforma telematica.
Nella fattispecie concreta quest’Area Gestione del Patrimonio effettua la totalità delle procedure di gara, in forma telematica, attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica Empulia (www.empulia.it).
Tale piattaforma consente la tracciabilità di ogni passaggio e non consente alcuna alterazione dei dati inseriti dai concorrenti (cfr. Cds, Sez, V, sent. N. 5 dicembre 2014 n. 6018).
Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente chiede se possa utilizzare il criterio della seduta privata (tenuta dal seggio di gara), per le procedure di gara gestite interamente in forma telematica e per il tramite del Portale Empulia; a tal proposito tale criterio viene opportunamente evidenziato negli atti di gara.
Depone in favore della presente richiesta la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato, che di merito, la quale statuisce in maniera inequivoca la non necessarietà della pubblicità delle sedute qualora la procedura di gara sia gestita interamente con procedure telematiche sul presupposto dell’ampia garanzia fornita a tutti i concorrenti sulle modalità di conservazione delle integrità delle offerte.
Per le informazioni già acquisite dal sistema informatico, e non modificabili, sono quindi superflue le cautele riservate all’apertura dei plichi cartacei, i quali sono invece facilmente manipolabili.
Di questo avviso, da ultimo, Tar Sardegna, sentenza 19 ottobre 2017, n. 644, ma anche in precedenza ex plurimis Tar Lombardia Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38, Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050, Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990.
Addirittura il TAR Sardegna dispone che “quandanche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all’apertura delle offerte, l’eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante”.
Anche il tenore letterale delle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 depongono in tal senso, sol che si pensi all’art. 295, comma 7, D.P.R. n. 207/2010 (rubricato procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici) il quale differentemente dall’art. 283 (applicabile alle gare non telematiche) non prevede la pubblicità delle sedute (questo costituiva il presupposto dell’art. 85, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, che le vere e proprie aste elettroniche stabilisce lo svolgimento della prima valutazione completa delle offerte in seduta riservata).La scrivente è, altresì, consapevole che l’Autorità nel punto 4.2.7. delle linee guida (Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici) prevede la pubblicità delle sedute.
Tale punto 4.2.7., purtuttavia, non appare effettuare una distinzione tra gare “cartacee” e gare interamente svolte a mezzo di piattaforme telematiche.
Conclusivamente l’istante chiede:

1) se è consentito per le procedure di gara gestite interamente in forma telematica (sub specie con il portale Empulia, www.empulia.it) disporre che le sedute di gara (tenute dal seggio di gara) avvengano in forma riservata, in accordo con quanto previsto negli atti di gara.

Cordiali saluti.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Bruno Acconciaioco

Il Direttore Area Gestione Patrimonio
Dott. Giuseppe Nuzzolese

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