Parere tratto da fonti ufficiali

VERIFICA REQUISITI CARATTERE GENERALE - INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
QUESITO del 04/10/2010

A seguito delle risultanze di una gara d’appalto esperita in data 2.7.2010 sono stati avviati d’ufficio i controlli amministrativi a comprova di quanto dichiarato in sede di gara. Un concorrente mandatario di un Raggruppamento con Capogruppo XXXXX ha dichiarato, in data 28.4.2010, che nei propri confronti “non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Il certificato del casellario Giudiziale riporta invece quanto segue: 1. 28.4.1975 Sentenza del Tribunale di Belluno irrevocabile il 31.5.1975 1 reato) Furto in concorso Art. 110, 624 C.P. (commesso il 1.5.1973) Circostanze: art. 625 n. 6 C.P., art. 62 n. 6 C.P., art. 62bis C.P., art. 69 comma 3 C.P. Dispositivo: Reclusione giorni 15, Multa lire 20.000 (pari a € 10,33) Benefici: non menzione (art. 175 C.P.) e sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 C.P. Successivamente tale concorrente (in data 15.9.2010) ha richiesto al tribunale di Belluno l’estinzione del reato per effetto e a far data dall’amnistia concessa con D.P.R. 865/1986 e ai sensi dell’art. 167 c.p. per effetto del decorso del termine quinquennale dalla sentenza di condanna. Il Tribunale di Belluno, in data 17.9.2010 ha dichiarato estinto il reato, visto l’art. 1 D.P.R. 865/1986, per effetto della concessa amnistia. Il Concorrente cita, a sua difesa, anche la sentenza del TAR Cagliari, Sez. I, n. 1443/2009. Si chiede se tale mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, per le quali non sia intervenuta al momento della autocertificazione, la riabilitazione o l'estinzione del reato, si configuri come autonoma causa di esclusione, a prescindere dalla gravità o meno del reato commesso.

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