Parere tratto da fonti ufficiali

Modalità di riduzione dei candidati in una procedura ristretta tramite criterio cronologico.
QUESITO del 24/02/2022

Una recente sentenza del TAR Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 103/2022 si è espressa su una gara nella quale, tra le indicazioni tecniche, la Stazione Appaltante (SA) precisava che alla procedura sarebbero stati invitati, con successiva RdO, solo i primi 5 operatori che avessero presentato la propria candidatura in risposta ad un avviso d'indagine di mercato. Il giudice non ha censurato tale modalità, definendola nella sentenza quale «criterio oggettivo scelto» dalla SA per limitare il numero degli inviti; in tal modo, ha proseguito la sentenza, si è divenuti in presenza «di una procedura ristretta e non aperta a tutti». Per quanto affermato parrebbe quindi che non sia precluso scegliere la predetta modalità di limitazione degli inviti con la differenza che, rispetto ad esempio al sorteggio, la stessa risulterebbe più snella, semplice d’attuare oltre che incontestabile in quanto basata su dati oggettivi quali la data, l’ora ed il protocollo delle PEC di ricezione delle manifestazioni d'interesse. Inoltre poiché tale modalità di riduzione dei candidati viene ammessa dalla giustizia amministrativa nelle procedure negoziate, la si potrebbe analogamente utilizzare anche per le procedure ristrette (sia sopra che sotto soglia) di cui all'art. 61 del Codice qualora, in relazione alla complessità della gara da svolgere, l’SA decida d’avvalersi di quanto previsto dall’art. 91 della medesima norma. Si chiede se il predetto ragionamento sia percorribile. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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