Parere tratto da fonti ufficiali

Art. 114 comma 14 D.Lgs. 36/2023 affidamento direzione lavori e CSE
QUESITO del 17/04/2024

Questa amministrazione deve procedere all'affidamento della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ad un unico professionista; l'importo dei lavori da realizzare è maggiore ad euro 1.000.000. L'articolo 114, comma 14 del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, recita testualmente: "4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.[...]". Da una prima interpretazione, sembrerebbe che nel caso di lavori non superiori ad un milione di euro il coordinatore della sicurezza "deve" coincidere con il direttore dei lavori, mentre per lavori superiori è facoltà della stazione appaltante affidare al direttore dei lavori anche il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze). Vi chiediamo se tale interpretazione è corretta oppure se il comma 14 dell'articolo 114 vada interpretato nel senso che, sopra la soglia del milione di euro, il coordinatore della sicurezza non può coincidere con il direttore dei lavori.

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