Parere tratto da fonti ufficiali

PARTECIPAZIONE IN RTI - PRINCIPIO DI ROTAZIONE - LIMITE SINGOLI ASSOCIATI PER LA GARA FUTURA
QUESITO del 05/03/2021

Nel caso di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse al fine di individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata sotto soglia, e limitazione nel numero dei partecipanti tramite sorteggio gestito tramite procedura informatizzata, qualora alla procedura di affidamento precedente rispetto a quella di cui si tratti, e per la quale trovi applicazione il principio di rotazione, abbiano partecipato soggetti in forma di RTI, dei quali sia stato invitato soltanto il soggetto mandatario, che in virtù di quanto consentito dall’art 48 c. 11 del D. lgs 50/2016 ha presentato offerta nella procedura negoziata partecipando in forma di RTI con altri operatori non invitati, si chiede se il divieto di partecipazione alla procedura negoziata operante per gli invitati alla precedente gara di appalto, debba intendersi come riferito ai partecipanti effettivi alla procedura selettiva, e quindi in caso di partecipazione del mandatario invitato, in ATI con altri operatori, se debba estendersi anche alle imprese mandanti, pure partecipanti e messe in condizione di formulare una propria offerta, oppure, se sia da riferire, come si desume dal dato letterale dell’art 36 del d.lgs 50/2016, esclusivamente agli invitati e quindi nei casi di RTI, alle sole imprese capogruppo.
Tale soluzione sembra la più coerente con il principio di tassatività dei motivi di esclusione, che non consente di introdurre limiti alla partecipazione ulteriori o più ampi di quelli espressamente previsti dalla normativa vigente. Inoltre una soluzione che volesse ritenere operante il principio di rotazione con riferimento a tutti i membri del RTI, quindi incluse le mandanti, sarebbe di difficile applicazione, in special modo in quelle procedure come quelle per servizi di architettura ed ingegneria alla quali partecipano RTI composti da molti partecipanti (mediamente 5 o 6 o più) in quanto tutte le mandanti partecipanti alla precedente gara non potrebbero partecipare alla procedura successiva per il ruolo di mandataria, e nella procedura negoziata indetta a seguito dell’avviso pubblico non potrebbero assumere nemmeno il ruolo di mandante, con il risultato di una limitazione della concorrenza anziché di un suo ampliamento.

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