Parere tratto da fonti ufficiali

PROGRAMMAZIONE APPALTI
QUESITO del 26/11/2019

L’art. 21, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 dispone che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”.
Dalla normativa contenuta nell’art. 21 del Codice dei contratti emerge la cogenza dell’adempimento dato che viene stabilito (art. 21, comma 6) che la programmazione per appalti di beni e servizi e relativi aggiornamenti “contengono” gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (di cui parla, peraltro anche l’art. 6, comma 1 del d.m.).
Gli importi di cui all’art. 21, comma 6 del Codice sono riferiti all’importo unitario dell’acquisto di forniture e servizi risultante dal quadro economico dell’acquisizione medesima.
Si precisa che l’obbligo della programmazione biennale trova applicazione a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, così come stabilito dall’art. 1, comma 424 della legge di bilancio per il 2017, l. 11 dicembre 2016, n. 232.
La programmazione facoltativa opera sotto i 40.000 euro.
Ciò premesso si chiede di sapere se gli importi da indicare nel programma devono essere al netto dell’iva o al lordo dell’iva.

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