Parere tratto da fonti ufficiali

Gare sopra soglia comunitaria tramite ASP CONSIP in luogo dello SDAPA.
QUESITO del 04/02/2022

Nel dover gestire una gara d’acquisto di beni o servizi sopra soglia, in assenza di convenzione CONSIP, sarebbe possibile effettuare una procedura ristretta (art. 61) con riduzione a 5 candidati (art. 91), svolgendola come gara su delega tramite ASP CONSIP anziché lo SDAPA? Anche l'ASP dovrebbe rientrare tra gli "altri strumenti d’acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP" indicati nella tabella obblighi/facoltà poiché espressamente citato alle note v, xi, xv, xxiv, xxxiii, xIii: l'ipotesi parrebbe quindi percorribile ed alternativa allo SDAPA. Tale procedura avrebbe il vantaggio di semplificare e velocizzare l'iter d'acquisto nonostante permanga, in capo alla SA, l'onere delle pubblicazioni preliminari e il rispetto dello stand still. Lo SDAPA non permette infatti di poter effettuare alcuna riduzione degli OE e l'SA, attivandolo, si trova costretta ad invitare tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica cui è riferita la gara, spesso pari a diverse centinaia: ne consegue ad esempio che, per aggiudicare una procedura SDAPA per il servizio di pulizie, una SA abbia impiegato quasi un anno e mezzo dall'avvio del procedimento. Essa ha infatti dovuto gestire gli innumerevoli sopralluoghi ed i numerosi quesiti posti dagli OE; la commissione d'aggiudicazione, ha dovuto operare per quasi un anno per poter valutare le 100 offerte pervenute, formulate con la complessa OEPV imposta da CONSIP che prevedeva l'attribuzione di parametri discrezionali da parte dei suoi membri, con elevata possibilità di generare contenzioso. Una procedura come indicato in premessa invece, qualora attuabile, consentirebbe di gestire l’intero processo in massimo 3 o 4 mesi, impostando un’OEPV semplificata ed applicando le riduzioni dei termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e per la presentazione delle offerte di cui all’art. 61 co. 6, obbligatorie ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) della L. 120/20 e smi.

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