Parere tratto da fonti ufficiali

Modifica contrattuale - configurabilità natura non sostanziale
QUESITO del 18/04/2023

Questo Ente risulta beneficiario di un contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza di un ponte lungo una strada provinciale. In seguito ad apposita procedura di evidenza pubblica e precisamente con procedura aperta (sopra soglia comunitaria), il suddetto servizio è stato aggiudicato ad un Raggruppamento temporaneo di professionisti con il quale è stato stipulato il relativo contratto. Con la redazione della progettazione definitiva è emerso che la realizzazione della messa in sicurezza del ponte esistente comporterebbe una spesa pari o addirittura superiore a quella conseguente ad un intervento di demolizione e ricostruzione del medesimo ponte, con il raggiungimento, nel caso della messa in sicurezza, di coefficienti di sicurezza inferiori dal punto di vista sismico.
Si chiede pertanto, se sia possibile, previa approvazione di una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) ed entro i limiti previsti dal comma 7, procedere alla progettazione unicamente di livello esecutivo di un intervento di demolizione e ricostruzione del ponte esistente.
In particolare, tenuto conto che, nonostante rimangano inalterate le categorie delle opere da progettare, l’intervento prospettato comporterà la realizzazione di un nuovo ponte, con materiali, geometrie e caratteristiche diverse rispetto al ponte esistente, si chiede se la modifica contrattuale ipotizzata sia configurabile o meno come modifica “sostanziale”.

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