Parere tratto da fonti ufficiali

ART.33 COMMA 3-BIS DEL D.LG. N.163/2006 E S.M.I..
QUESITO del 27/10/2014

E’ corretto che un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possa procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro fino all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 23-ter della Legge n. 114/2014 (01.01.2015 per beni e servizi e 01.07.2015 per lavori) che modifica nuovamente il comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006. N.B. Mi risulta che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, giusta deliberazione n.144/2014/SRCPIE/PAR, abbia espresso parere contrario anche se il quesito posto dal Sindaco del Comune di Torre Canavese, era riferito all’interpretazione dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs n.163/2016 come riformulato dal D.L n. 66/2014 convertito nella Legge n. 89/2014. Ringraziando per la collaborazione e in attesa di un cortese riscontro, con l’occasione si porgono cordiali saluti.

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