Parere tratto da fonti ufficiali

riparto degli incentivi per funzioni tecniche
QUESITO del 20/03/2023

Con Sentenza 05/06/2017, n. 13937 la Cassazione, secondo sua interpretazione dell'evoluzione dell'art. 18 della Legge n. 109/1994 ha ritenuto che l'attribuzione e quindi la quantificazione del fondo incentivante debba essere determinata in sede di contrattazione decentrata oltre ad essere stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione da recepire in un regolamento adottato dall'Amministrazione. Questa sentenza desta molto stupore in quanto dalla lettura dettagliata dell'evoluzione normativo (dall'art. 18 della L. 108/1994 fino al vigente art. 113 dell D. Lvo n. 50/2016 ed infine all'art. 3 del DPCM n. 239/2021) appare più che chiara che la competenza della commissione trattante nella determinazione e quantificazione del fondo incentivante le sia stata esplicitamente sottratta già a partire dalla prima modifica all'art. 18 avvenuta ad opera del D.L. n. 101/1995, infatti al comma 1 sono state sostituite le parole "può essere individuata la quota ....." con "è ripartita la quota dell'1 per cento ......" (Addirittura nelle successive modifiche la commissione non è più menzionata fino alla modifica operata dalla L. n. 144/1999). Quindi con questa modifica viene prestabilita dalla stessa norma la misura del fondo incentivante all'1% senza alcun passaggio in commissione trattante. Per opportuna chiarezza sull'argomento ed in base ad una corretta lettura della evoluzione normativa in materia di fondo incentivante per le funzioni tecniche svolte da pubblici dipendenti si chiede parere se la quota percentuale del costo preventivato di un'opera da destinare alla costituzione del fondo incentivante debba essere obbligatoriamente concordata in sede di contrattazione decentrata o se la competenza della commissione trattante sia limitata solo alla determinazione delle modalità ed dei criteri di ripartizione che saranno recepiti in specifico regolamento adottato dall'amministrazione. In attesa si porgono distinti saluti

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