Parere tratto da fonti ufficiali

Quesiti in merito al riconoscimento di incentivi economici per funzioni tecniche
QUESITO del 15/09/2020

Con deliberazione in data 30/4/2019 questo ente ha approvato il regolamento per il riconoscimento di incentivi economici per funzioni tecniche ex D.lgs 50/2016, art. 113.
La Corte dei Conti ha avuto modo di occuparsi più volte più volte degli incentivi per le funzioni tecniche, precisando molti degli aspetti di dubbia interpretazione.
Rimane tuttora da meglio definire, a giudizio di chi scrive, l' elevata complessità delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria incentivabili.
Dice la Corte, sezione delle autonomie, n. 2/2019 che " Negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare, in astratto, tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell’art. 113, anche se, in concreto, le stesse risultano compatibili con interventi di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità , i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico amministrativo, un’attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture. ...omissis… Presupposto …omissis... è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano “necessarie” per consentire “l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. L’attività manutentiva, pertanto, deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all’amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l’efficienza e l’efficacia della spesa."
A giudizio di chi scrive, pertanto, per quanto non tutte le attività manutentive possono essere incentivate, vanno individuate quali tipologie di opere manutentive, correlate alle attività ... di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture …. che giustificano il supplemento di attività indicato dalla Sezione delle Autonomie.
Non si ritiene che procedure complesse, quali ad esempio l’Accordo Quadro, non siano incentivabili per il solo motivo che hanno ad oggetto interventi manutentivi, servizi o forniture, quando comportano attività di analisi del mercato, verifica e valutazione degli atti progettuali, impostazione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione dei lavori o dei contratti.
Una lettura contraria significherebbe che qualsiasi attività manutentiva, che sia essa più o meno semplice da eseguirsi tecnicamente (ancorchè qualificabile come lavoro pubblico - vedasi la manutenzione ordinaria/rifacimento della segnaletica orizzontale, le ritinteggiature interne, i tappetini stradali), non sarebbe incentivabile malgrado venga programmata, fatta oggetto di progetto e messa a gara, ancor più con procedure complesse.
I quesiti che si pongono pertanto sono i seguenti:
1) se sia condivisibile che l'elevata complessità derivi sia della procedura amministrativa seguita e dall'esistenza di programmazione e progettazione sottostante sia dalla natura dei lavori manutentivi da realizzarsi, anche in considerazione del cambio di impostazione che negli anni ha avuto l’istituto dell’incentivazione, che da incentivo premiante per la progettualità e l’assunzione di responsabilità tecniche ha virato verso il riconoscimento economico di un “processo amministrativo” che coinvolge più professionalità, quindi non legate alla complessità tecnica o meno della tipologia dei lavori;
2) se sia condivisibile esemplificare le casistiche e normare nel regolamento le fattispecie di lavori manutentivi incentivabili, individuando, in tale sede, la fattispecie più semplici da escludersi dall'incentivo.

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