INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE
QUESITO
del 27/04/2022
L’art. 13-bis della Legge n. 114/2014 ha introdotto l’art. 93 comma 7-ter al D.Lgs. N. 163/2006 e si.mm.ii. In cui viene statuito che “L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo…..”.
Orbene, si chiede a codesto organo di Supporto Giuridico se:
1) per un’opera, il cui bando di gara è stato pubblicato e il cui contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 114/2014, l’incentivo per le funzioni tecniche deve essere calcolato con i criteri dello stesso art. 93, comma 7-Ter, del D.Lgs n. 163/2006 e se.mm.ii.e, quindi, con la riduzione del 20% del fondo per incentivo, ovvero con i criteri dell’art. 92 dello stesso D.Lgs 163/2006 e si.mm.ii., vigente alla data della pubblicazione del bando e della stipula del contratto;
2) l’incentivo di un’opera, il cui bando di gara è stato pubblicato e il cui contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 114/2014, deve essere calcolato ai sensi del Regolamento di attuazione, vigente all’epoca della pubblicazione del bando di gara, di cui al D.M. n. 555/99.
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