Parere tratto da fonti ufficiali

Incentivi per funzioni tecniche procedure avviate prima dell'approvazione del relativo Regolamento
QUESITO del 17/04/2024

Il c. 2 dell'Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 prevede l'erogazione degli incentivi tecnici. La scrivente Amministrazione ha approvato il relativo Regolamento nel 2018. L'Art. 5 c. 10 del D. Legge 10/09/21 n. 121 prevede che il Regolamento di cui all'Art. 113 si applica agli appalti le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Questa Amministrazione ha avviato alcune procedure di gara nell'anno 2018 e queste sono, attualmente, ancora in fase di esecuzione. In fase di affidamento, a motivo dell'assenza di un quadro normativo chiaro, non è stato possibile applicare integralmente la disciplina sugli incentivi. Pur in assenza di disposizioni chiare, le relative somme sono state accantonate nei quadri economici delle procedure di gara. Non è stato costituito l'apposito fondo sulla contabilità dell'Ente. Si pongono i seguenti quesiti: 1) É possibile costituire ex post il Fondo e prevedere la ripartizione per tutte le prestazioni fornite a far data dall'avvio delle relative procedure ? 2) É possibile costituire ex post il Fondo e prevedere la ripartizione almeno per le prestazioni fornite da ora in poi ? 3) In caso di risposta negativa, la mancata adozione degli atti necessari da parte dell'Amministrazione, potrebbe configurare un diritto al risarcimento del danno per il dipendente ?

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: