Parere tratto da fonti ufficiali

Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs n. 50/2016 - rif. art. 1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 - chiarimenti
QUESITO del 09/02/2023

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 113 del Codice dei Contrati, si chiede se il riconoscimento degli incentivi sia dovuto anche nel caso di affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 (regime eccezionale e temporaneo), nei casi in cui il RUP proceda mediante richiesta di più offerte in riscontro alla quale però giunge una sola offerta.
Preso atto l’art.113, comma 2, D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii prevede che:
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
Nello specifico, il Comune ha provveduto all’approvazione di un progetto esecutivo per l’effettuazione dell’ammodernamento del sistema di gestione delle colonnine dei servizi (acqua e luce) all’interno dell’area portuale per un importo dei lavori posto a base di “gara” pari ad € 88.650,00.
Con successiva determina a contrattare prevista ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, si è stabilito: l’oggetto dell’affidamento, l’importo a base di “gara”, la procedura da utilizzarsi per l’affido dell’appalto in questione, ovvero l’invito a presentare offerta a n. 3 operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali in relazione all’appalto da affidare.
Il RUP ha quindi individuato, secondo i criteri sopra descritti, n. 3 operatori economici scelti tra quelli registrati ed accreditati all’interno della piattaforma telematica in uso all’Amministrazione Comunale.
All’interno della medesima piattaforma, si è avviata la procedura comparativa di scelta del contraente mediante l’invio ai 3 operatori economici, della lettera di invito riportante tutte le informazioni necessarie per l’espletamento di tale procedura di scelta ed anche il termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Alla stessa sono stati allegati tutti gli elaborati tecnici di progetto e la determina a contrattare.
Alla scadenza del termine fissato, risulta pervenuta a sistema solo n. 1 offerta economica, e pertanto ritenuta la stessa congrua e conveniente per l’Ente, in ragione della tipologia e modalità della prestazione da eseguire e dei tempi concessi, si è proceduto ad affidare la prestazione all’O.E. ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i.

Si chiede se, nel caso in questione, considerando che il RUP ha svolto tutto quanto necessario al fine di espletare una procedura comparativa equivalente alle disposizioni di cui all’art.113, comma 2 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii, richiedendo n. 3 preventivi/offerte, ma a seguito della quale è pervenuta una sola offerta, siano riconosciuti e liquidati al personale dipendente impiegato nell’appalto, gli incentivi per funzioni tecniche previsti all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

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