Parere tratto da fonti ufficiali

Art.113 co. 4 del D.lgs 50/2016 - Utilizzo quote di incentivo del 20%. (PUBBLICATO)
QUESITO del 07/06/2023

Con riferimento ai quadri economici degli interventi inerenti le linee di finanziamento a destinazione vincolata (assentite dai DM del MIT 49/2018 - 123/2020 - 224/2020 - 225/2021 - 141/2022 - 125/2022) è stato autorizzato all’Ente - inter alia - l’importo del fondo incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.lgs 50/2016 nella misura pari al 2% dei lavori.
Il comma 4 del predetto articolo recita “Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità elencate nel comma 4 (acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie, implementazione di banche dati, attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento, svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici)”.
Nel caso che ci riguarda, trattandosi di risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, non utilizzabili quindi per le finalità di cui al comma 4, si chiede se sussista la possibilità di utilizzare le predette quote di incentivo (pari al 20% del complessivo fondo incentivo) per incrementare la quota di imprevisti dei quadri economici e ottemperare agli oneri derivanti dal regime speciale della revisione prezzi di cui all’ art.26 comma 1 del DL 50/2022.

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