Parere tratto da fonti ufficiali

Accantonamento e previsione dell'incentivo nel quadro economico come condizione di incentivabilità - art 113 Codice
QUESITO del 26/08/2022

Con riferimento alla novella normativa di cui all’art. 5, c. 10 del D.L. 121 del 2021, con la quale si prevede che debba riconoscersi l’incentivo di cui all’art. 113 del Codice anche alle attività relative ad appalti eseguiti prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 113 comma 3, purchè inerenti a procedure avviate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 2016, si richiede se il diritto del dipendente all’incentivo resti, in ogni caso, condizionato al preventivo accantonamento delle relative somme in sede di redazione del quadro/prospetto economico dell’intervento.
La soluzione affermativa è, infatti, imposta dall’inciso contenuto nel comma 10 dell’art. 5, del citato Decreto legge in base al quale “gli oneri […] fanno carico agli stanziamenti GIÀ accantonati per i singoli appalti”, nonché dall’unanime giurisprudenza contabile secondi cui “le condizioni di carattere generale che, in base all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, […] sono così enucleabili: a) […]; b) […]; c) che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara […]”.

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