Parere tratto da fonti ufficiali

Accordo aziendale tra Amministrazione consorzio ed RSA per applicazione Art. 113 D.lgs 18/4/2016 n° 50
QUESITO del 13/07/2022

Premessa: Poichè l'Art. 113 D.lgs. 18/4/2016 n° 50 nel secondo comma, secondo capoverso recita "Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti";
Si chiede: L'Amministrazione del Consorzio di Bonifica avendo in organico dipendenti i quali, come previsto nei profili professionali indicati nel CCNL dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario, sono stati assunti e inquadrati anche a seguito di promozioni specificatamente per compiere le funzioni tecniche di cui all'Art. 113, può incamerare gli incentivi de quo nei capitoli di bilancio dell'Ente senza ripartirlo ai dipendenti?
In altri termini, essendo i dipendenti dell'Ente già remunerati per svolgere tali funzioni che non sono, pertanto, accessorie o occasionali ma sostanziali e peculiari dell'inquadramento in essere e previsto contrattualmente, può evitare di dare gli incentivi e considerarli "propri" essendo comunque già state pagate le prestazioni facendo parte del normale mansionario di ogni dipendente eventualmente interessato dai profili professionali di cui all'Art. 113?
In tal modo, si eviterebbe di pagare due volte la stessa prestazione e l'Ente recupererebbe parzialmente i costi sostenuti per l'espletamento di questi lavori.
Grazie.

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