Parere tratto da fonti ufficiali

ART. 3 DL 76/2020
QUESITO del 07/10/2021

L'art. 3 DL 76/2020 stabilisce in merito alle verifiche antimafia che "qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, le stazioni appaltanti recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite."
Cosa significa "nei limiti delle utilità conseguite"? che la stazione appaltante deve detrarre il cd. utile di impresa dalle somme da pagare (come accade nel caso di debito fuori bilancio)?

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