Parere tratto da fonti ufficiali

Appalti servizi-forniture. Polizza assicurativa responsabilità civile impianti e terzi e Polizza resp. professionale
QUESITO del 26/09/2024

1) La polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati a impianti e opere preesistenti e a terzi nel corso dell'esecuzione, prevista dall'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36-2023, è obbligatoria anche per gli appalti e le concessioni di servizi e appalti di forniture, facendo detto articolo richiamato riferimento espresso solo ai lavori e non essendoci nel Codice alcuna previsione estensiva, nè specifico schema tipo di polizza nel DM 193-2022? 2) In caso di risposta positiva al quesito n. 1, l'importo della somma da assicurare corrisponde di norma all'importo del contratto e il massimale si deve determinare come per i lavori (5 per cento con minimo 500.000 euro e massimo 5 milioni)? 3) La polizza assicurativa per responsabilità civile professionale dei progettisti esterni deve essere quella obbligatoria imposta dall'art. 5 del dPR 137-2012 già posseduta dal professionista o deve comunque essere richiesta specifica ulteriore polizza riferita al servizio di progettazione assegnato conforme allo schema tipo 2.2 del DM 193-2022?

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Argomenti:

Condividi questo contenuto: