Parere tratto da fonti ufficiali

Richiesta chiarimenti sui pareri n. 849 e 930 – verbale di collaudo/verifica di conformità e CRE.
QUESITO del 27/08/2021

Con parere n. 930 è stato indicato che l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione di uno specifico decreto applicativo, limita la facoltà del soggetto appaltante di sostituire il verbale di collaudo/verifica di conformità col certificato di regolare esecuzione (CRE), ai lavori di importo compreso tra gli € 500.000 + IVA ed il milione di euro + IVA facoltà che, come si ricava al contrario, risulta quindi non esservi per i contratti d’importo superiore al milione. Con parere n. 849 relativo ai contratti nel settore della Difesa e sicurezza è stato indicato che, vista la specificità per essi prevista, ai fini della giusta disciplina del medesimo argomento si deve invece applicare, in luogo dell’art. 102 del Codice, l’art. 133 del DPR 236/2012. Tale articolo prevede che, per le spese di importo pari o superiori alle soglie di cui all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 (vecchio Codice), le acquisizioni di beni e servizi siano sottoposte a verbale di collaudo/verifica di conformità ricavandosi, al contrario, che quelle effettuate entro tali soglie siano invece sottoposte al più semplice CRE. Tutto ciò premesso si chiede: 1 – quali siano precisamente tali soglie e, nello specifico, se siano quelle comunitarie; 2 – in quest’ultimo caso se, entro le stesse, si possa sempre utilizzare il CRE per l’acquisto di beni, servizi ma soprattutto per i lavori; 3 – qualora tali soglie siano riferite anche ai lavori connessi ai contratti in parola, se il CRE si possa quindi utilizzare fino ad € 5.350.000 + IVA. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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