Parere tratto da fonti ufficiali

nomina collaudatori della stazione appaltante. art. 102 comma 7 del d.lgs 50/2016
QUESITO del 15/10/2021

Premessa:
L'agenzia interregionale per il fiume Po ente strumentale delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, con sede legale a Parma, intende nominare collaudatori tecnici-amministrativi tre dipendenti in servizio presso l'amministrazione: due presso la sede di parma, uno presso l'ufficio di Ferrara. L' opera da collaudare ha un valore superiore alla soglia comunitaria ed è ubicata in regione Emilia Romagna. L'attività verrebbe remunerata con compenso incentivante e sarebbe quindi esplicazione delle funzioni nell'ambito del rapporto di lavoro.
Quesito:
Il divieto di cui all'art. 102 comma t lett. b) del D.lgs 50/2016 si applica anche alle nomine di collaudatori interni all'amministrazione in servizio nel territorio in cui è ubicata l'opera sopra soglia o solo agli incarichi? Se il collaudatore è alle dipendenze della stazione appaltante si può ritenere che non vi sia incarico professionale e quindi non si applichino i limiti dell'art. 102 comma 7 lett. b) ?

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