Parere tratto da fonti ufficiali

Comune di Cepagatti - Quesito competenza ammissibilita' C.R.E.
QUESITO del 04/01/2022

Premesso che:
- il Codice dei Contratti - D.Lgs n. 50/2016, all’art. 102, comma 2, precisa che la disciplina dettata per il collaudo trova applicazione anche per il certificato di regolare esecuzione, essendo quest’ultimo atto sostitutivo del collaudo nei lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro e nelle forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario; pertanto la normativa citata di seguito, pur se riferita testualmente al collaudo, è del tutto valida anche per il certificato di regolare esecuzione;
- l’art. 234 del D.P.R. n. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 ma ancora vigente per effetto della previsione contenuta nell’art. 216, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, prevede espressamente che “la stazione appaltante…delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori…”;
a) il parere ANAC AG n. 13/13 in data 11.04.2013, citando l’art. 234 del Regolamento (come sopra riferito, ad oggi ancora vigente) in materia di modalità e termini per l’approvazione degli atti di collaudo, fa riferimento alla deliberazione sull’ammissibilità del certificato di collaudo, specificando ulteriormente che la deliberazione sull’ammissibilità rappresenta il presupposto per l’approvazione espressa del certificato di collaudo;
b) Le Linee guida Anac n. 3, approvate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096/2016 e aggiornate con deliberazione n. 1007/2017, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, al paragrafo 6, lettere v) e w), prevedono che il RUP:
- conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa a una serie di atti ivi indicati.
Considerato che:
- l’uso dei termini “stazione appaltante” e “deliberazione” induce la scrivente Amministrazione a ritenere che la pronuncia sull’ammissibilità del C.R.E. sia di competenza di un organo collegiale, che nel caso specifico dei Comuni è la Giunta Comunale, in quanto, secondo l’accezione diffusa, la deliberazione costituisce espressione, previo esperimento di una votazione, della decisione di un organo composto da più soggetti, laddove i provvedimenti di organi monocratici, quali i Responsabili di Servizio, consistono comunemente in determinazioni;
- nondimeno, è molto diffusa la prassi, presso numerosi Comuni, di approvare l’ammissibilità del C.R.E. con Determinazione del Responsabile del Servizio;
si chiede di conoscere quale sia, ad avviso di codesto Ministero, l’organo comunale competente(Giunta Comunale o Responsabile del Servizio) a pronunciarsi sull’ammissibilità del C.R.E.
Quanto sopra a scopo di assicurare la piena legittimità degli atti da adottarsi in materia.
In attesa di cortese rapido riscontro,
Distinti Saluti

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