Parere tratto da fonti ufficiali

Certificato di regolare esecuzione lavori ai sensi degli artt. 58 e 74 del DPR 236/12.
QUESITO del 10/06/2021

Ad ulteriore chiarimento di quanto indicato col parere n. 1049 ed in ragione del combinato normativo disposto dagli artt. 58 e 74 del DPR 236/12 ed in particolare dal comma 5 di quest'ultimo si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale, per quanto concerne i lavori delle attività del Ministero della Difesa eseguiti in amministrazione diretta e/o con cottimi, formalizzate con lettere di ordinazione e/o scritture private eseguite in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice anche tramite semplice stipula MEPA (vedasi pareri n. 850 e 887), sia sempre possibile utilizzare il certificato di regolare esecuzione (CRE) fino alla soglia comunitaria di € 5.350.000 + IVA in luogo del verbale di collaudo. Qualora tale ragionamento fosse corretto si chiede altresì se, l'unica differenza relativamente alla redazione del CRE sia: 1 - ai sensi dell'art. 74 comma 2, nel caso di lavori eseguiti sia in amministrazione diretta che con l'ausilio di cottimi, a rilasciarlo sia il responsabile del procedimento dell'esecuzione oppure, in alternativa, il RUP; 2- ai sensi dell'art. 74 comma 3, nel caso di lavori eseguiti con l'ausilio di soli cottimi, a rilasciarlo sia il Direttore dei lavori su autorizzazione del Reparto del Genio che ha autorizzato l'esecuzione degli stessi (ossia il medesimo Reparto nel quale insiste il RUP che ha firmato la determina a contrarre di avvio della procedura negoziale di affidamento del lavoro), fatto salvo i casi particolari e residuali di cui all'art. 62 del DPR 236/12. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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