Parere tratto da fonti ufficiali

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN LUOGO DEL CERTIFICATO VERBALE DI COLLAUDO O DI VERIFICA CONFORMITÀ – DISCREZIONALITA’ DELLA PA
QUESITO del 21/05/2021

Il D.Lgs. 50/2016 all'art. 102 disciplina l'argomento in oggetto indicando che, per lavori inferiori ad 1 milione di euro + IVA ed acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria al netto dell'IVA è sempre facoltà, per la stazione Appaltante (SA), sostituire il più complesso certificato di collaudo o certificato di verifica conformità, col più semplice certificato di regolare esecuzione (CRE) rilasciato per i lavori, dal Direttore dei Lavori (DL), mentre per i servizi e le forniture dal RUP. Il problema sorge per i lavori compresi tra il predetto importo e la soglia comunitaria al netto dell'IVA per i quali, il CRE, puo' essere utilizzato solamente per le fattispecie indicate dal regolamento di attuazione del Codice e/o specifico decreto del MISM entrambi non ancora emanati. Tutto ciò premesso si chiede se, relativamente a tale verbale di collaudo o di verifica conformità: 1 - allo stato attuale, per tale fascia d'importo, sia obbligatorio effettuarlo sempre; 2 - la commissione possa essere nominata direttamente dal RUP e/o dalla SA in qualità di ente deputato all'approvazione del contratto ai sensi dell'art. 225 del DPR 170/2005 ed art. 216 co. 1 del DPR 207/2010 e non da un organo ad essa sovraordinato significando che, tale concetto, parrebbe in linea con quanto già previsto dagli abrogati art. 28 della L. 109/1994 ed art. 141 del DLgs. 163/2006; 3 - tale commissione sarà costituita da tre tecnici esperti in materia in forza all'Ente in cui insiste la SA e non vi dovrà prendere parte il DL in quanto ruolo incompatibile con quello di collaudatore ai sensi dell'art. 102 co. 7 del D.Lgs. 50/2016. E' corretto il ragionamento?

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