Parere tratto da fonti ufficiali

Certificato di regolare esecuzione dei lavori della Difesa ai sensi degli artt. 58 e 74 del DPR 236/12.
QUESITO del 25/10/2021

Gli enti della Difesa, per quanto riguarda l'attestazione di regolare esecuzione dei LAVORI, devono procedere ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel DPR 236/2012 agli articoli 58 e 74. Leggendo tale disposto normativo parrebbe evincersi che, fino alla soglia comunitaria pari agli attuali € 5.350.000 + IVA, per quanto concerne i LAVORI eseguiti in amministrazione diretta e/o con cottimi, sia sempre possibile utilizzare il certificato di regolare esecuzione (CRE) in luogo del più complesso verbale di collaudo/verifica di conformità. Si chiede conferma della correttezza di tale interpretazione. Con l'occasione si chiede altresì indicazione su chi sia deputato a rilasciare tale CRE per i lavori eseguiti: 1 - in sola amministrazione diretta; 2 - soli cottimi; 3 - in caso di fattispecie mista con cottimi ed amministrazione diretta. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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