SETTORE DIFESA: E' DOVUTO IL CONTRIBUTO ANAC?
QUESITO
del 14/06/2021
L’art. 1 comma 6, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “il presente Codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della Difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contatti: a) che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 15.11.2011, n. 208...”.
La vigente Delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 indica altresì che sono tenuti al pagamento della contribuzione in oggetto, le Stazioni Appaltanti (SA) di cui all’art. 3, comma 1, lettera o) e gli Operatori Economici (OE) di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/2016. Per quanto precede si chiede se, per le attività negoziali svolte ai sensi del D.Lgs. 208/2011, non sia dovuto il contributo ANAC in parola, sia da parte delle SA che degli OE invitati alle procedure d’acquisto alla luce del fatto che, gli stessi, parrebbero non rientrare nelle definizioni dei soggetti obbligati di cui alla predetta Delibera. Con l’occasione si chiede altresì se, le semplificazioni previste dalla L. n. 120/20 recentemente modificate dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, siano applicabili nel caso di acquisti effettuati ai sensi del D.Lgs. 208/2011, entro le soglie comunitarie previste da tale norma. Magg. com. Filippo STIVANI
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