Parere tratto da fonti ufficiali

Perimetro applicativo e corretta interpretazione sospensione divieto ex ART. 59 COMMA 1 D.LGS. 50/16 ed s.m.i.
QUESITO del 23/03/2022

La scrivente Stazione appaltante sta procedendo all’affidamento di un appalto integrato di “progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori urgenti di natura strutturale e conservativa delle coperture di Palazzo Spada” CIG - CIG 9110513928 – CUP B87H22001260001.
Nelle more del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici (scaduto 8/3/2022), il Consiglio nazionale degli ingegneri muoveva alla Stazione appaltante la seguente censura di asserita illegittimità: - erronea interpretazione del perimetro applicativo dell’istituto ex art. 59 D.lgs. 50/16, in seguito all’intervento, in ottica derogatoria, in ultimo, del decreto semplificazioni bis (decreto legge n. 77/2021, convertito in legge 108/2021) che, come noto, all'art. 52 ha prorogato fino al 30 giugno 2023 (sulla scorta del d.l. 76/2020, cd. Decreto semplificazioni) la sospensione dell’esecutività del quarto periodo, del primo comma, dell’art. 59 del Codice degli appalti suddetto, nella parte in cui era previsto il divieto di affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione dei lavori.
La questione sollevata dal Consiglio suddetto – ossia l’asserita omessa osservanza da parte della stazione appaltante dell’art. 59, comma 1 ter, d.lgs n. 50/2016, che, in particolare, prescrive una specifica motivazione nella determina a contrarre nel caso di appalto integrato riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1 bis della disposizione citata – non ha alcun pregio giuridico in quanto si fonda – appunto - sull’erroneo presupposto logico che l’unica possibile forma di appalto integrato legittimo sia esclusivamente quello riconducibile alla tipologia del suddetto comma 1 bis (che riguarda la messa a gara della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori).
Tale assunto non è condivisibile in quanto osta con l’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. sblocca cantieri) che ha in via generale espressamente sospeso il divieto di ricorso all’appalto integrato di cui all’art. 59 citato (sospensione da ultimo confermata fino al 30 giugno 2023, dall’art. 52 D.L.77/2021, conv. in L. 108/2021). Tale sospensione, in via generale, del divieto in parola ha comportato che la fattispecie di appalto integrato di cui al comma 1 bis dell’art. 59 - che originariamente costituiva eccezione a tale divieto - abbia perso il suo carattere di eccezionalità e sia divenuta una delle eventuali ipotesi di appalto integrato, ma non più l’unica possibile in assoluto (come in base alla disciplina precedente all’intervento dello sblocca cantieri). Diversamente opinando, il suddetto intervento normativo sospensivo del divieto di appalto integrato non avrebbe avuto alcuna utilità ed ambito applicativo, in quanto l’unico appalto consentito di questo tipo continuerebbe ad essere, come prima di tale intervento, sempre e solo quello indicato dal comma 1 bis dell’art. 59 d.lgs 50/2016.
Pertanto, onde non dare luogo ad un’interpretatio abrogans della norma citata che ha sospeso, in via generale, il divieto di appalto integrato, si deve ritenere che, fino a quando scadrà il termine di sospensione così come prorogato ed in assenza di un (altro) divieto specifico previsto dalla legge,le stazioni appaltanti potranno procedere ad appalti integrati non rientranti nella specifica ipotesi di cui all’art. 59, comma 1 bis citato e dunque che non dovranno sottostare a specifici oneri motivazionali nella determina a contrarre.
Si richiede a codesto Servizio di supporto giuridico di chiarire:
l’ambito applicativo dei citati commi 1, 1 bis e 1 ter dell’art 59 d.lgs n. 50/2016, alla luce della sospensione del divieto di appalto integrato operata in via generale dal decreto sblocca cantieri e dai successivi interventi di proroga ed in particolare se, anche sussistendo tale sospensione, l’amministrazione che intenda procedere con un appalto integrato debba farlo utilizzando esclusivamente la tipologia di cui al comma 1 bis ovvero se detta sospensione del divieto generalizzato dell’appalto integrato consenta alla richiedente amministrazione di poter procedere con l’appalto integrato in oggetto (che non ha le caratteristiche dell'elemento tecnologico o innovativo prevalente).

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