Parere tratto da fonti ufficiali

Effetti della sospensione del divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione
QUESITO del 30/11/2021

Come è noto per effetto del D.L. n. 32/2019, cvt. nella legge n. 55/2019 (art. 1, c.1, lettera b), e delle successive proroghe, è stato sospeso fino al 30/06/2023 il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori contenuto nell' art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, ad esclusione dei casi ivi previsti. L' art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 cvt. nella legge. n. 108/2021 ha poi previsto, solo per gli appalti di lavori finanziati con fondi PNRR e PNC, la possibilità di bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Si chiede quindi, se per effetto della sospensione del divieto dell' art. 59, c. 1, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere banditi, in via generale, anche senza il finanziamento di fondi PNRR e PNC, e al di fuori delle tipologie contrattuali escluse dal divieto dal medesimo art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, appalti congiunti di progettazione ed esecuzione lavori mettendo a base di gara il PFTE, o se, invece, la sospensione del divieto di cui sopra comporta soltanto la possibilità di bandire fino al 30/06/2023, appalti integrati mettendo a base di gara il progetto definitivo.
Il Coordinatore del Servizio Gare e degli Acquisti dell' Università di Pisa (Dott. Gabriele Tabacco)
e-mail: gabriele.tabacco@unipi.it oppure g.tabacco@adm.unipi.it

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