Parere tratto da fonti ufficiali

Selezione degli operatori economici, nelle procedure negoziate di lavori, in base alla loro forma giuridica.
QUESITO del 29/11/2022

Nell'ambito delle procedure negoziate relative ai lavori, sarebbe possibile selezionare gli operatori economici (OE) da invitare alla gara, estrapolandoli unicamente dall''unica categoria dei Consorzi Stabili? Oppure esiste una norma in base alla quale occorre diversificare la tipologia degli OE da invitare, scegliendoli non solo da una categoria ma anche da altre (Es.: cooperative, spa, srl, etc.)? In sintesi: può la Stazione Appaltante (SA) in una procedura negoziata di lavori entro la soglia comunitaria, attualmente stabilita in € 5.382.000 + IVA, selezionare sul MEPA utilizzato quale albo fornitori direttamente 5 oppure 10 Consorzi Stabili, applicando il principio della diversa dislocazione territoriale? In tal modo l'SA potrebbe sfruttare un duplice vantaggio in termini semplificativi: il primo, sarebbe il "cumulo alla rinfusa" dei requisiti d'idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate mentre il secondo riguarderebbe la peculiarità che, a prescindere della consorziata che effettuerà i lavori o parte di essi non si figurerà mai un subappalto, coi relativi sgravi che ne conseguono (Es.: non vi sarebbe alcun deposito del contratto di subappalto da dover disciplinare e controllare, né la verifica delle capacità tecnico economiche delle ditte subappaltatrici, non sussisterebbe alcun pagamento diretto al subappaltatore da dover eseguire etc.). Si chiede un autorevole parere a riguardo significando che, ad avviso della scrivente SA, parrebbero non sussistere norme impeditive ad attuare quanto indicato. Ten. Col. Filippo STIVANI.

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