L'informativa liberatoria provvisoria dopo il 30 giugno 2023 per appalti che non siano finanziati con fondi PNRR e PNC
QUESITO
del 29/10/2024
Si richiede se sia possibile per le stazioni appaltanti continuare ad utilizzare anche dopo il 30 giugno 2023 (termine previsto dall'art. 3, D.L. 76/2020) e fino al 31 dicembre 2026, ai fini dell'espletamento delle verifiche antimafia necessarie per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici, l'informativa liberatoria provvisoria rilasciata dalla BDNA per gli appalti che non siano finanziati, né in tutto né in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC. Infatti, dal combinato dei cc. 4 e 4-bis dell'art. 14 del D.L. 13/2023 (laddove il c. 4-bis richiama le "medesime finalità" di cui al c. 4), sia dai visti del Decreto attuativo del Ministero dell'Interno 2 ottobre 2023 - laddove è richiamato l'art. 14, c. 4-bis succitato - e sia da quanto previsto più ampiamente dall'art. 225, c. 8 del D.lgs. 36/2023, sorge il dubbio che l'art. 14, c. 4-bis del D.L. 13/2023, che estende fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, l'informativa liberatoria provvisoria, vada inteso come limitato solamente agli appalti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR e PNC. Per tutti gli appalti che non siano finanziati con tali fondi, dunque, occorrerebbe ottenere sempre l'informativa liberatoria definitiva: nella pratica, tuttavia, quest'ultima, nella maggior parte dei casi, né viene rilasciata dalla BDNA né può essere acquisita tramite FVOE, che per molte imprese deve ancora diventare pienamente operativo.
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