Parere tratto da fonti ufficiali

Verifica della prestazione di lavori (cottimi ed amministrazione diretta) eseguiti ai sensi dell'art. 67 del DPR 236/12.
QUESITO del 18/11/2021

Nell'ambito dei lavori eseguiti in applicazione dell'art. 67 del DPR 236/12 la norma prevede che per quanto riguarda i cottimi, qualora siano previsti nei progetti approvati, è possibile operare ai sensi degli artt. 65 (lavori in amministrazione diretta) e 66 (lavori a mezzo di cottimi fiduciari) anche contemporaneamente e senza alcun limite d'importo. L'art. 74 del DPR 236/2012 prevede: "L'accertamento di conformità delle prestazioni alle prescrizioni tecniche, fino agli importi previsti dalla soglia comunitaria, si effettua nell'ambito del certificato di regolare esecuzione ovvero da parte di organismi interni appositamente nominati dal responsabile del procedimento". Competente è quindi il responsabile del procedimento o altro soggetto dallo stesso nominato a tale fine. Tutto ciò premesso, in considerazione che i lavori effettuati ai sensi dell'art. 67 del DPR 236/12 a mezzo cottimo e/o in amministrazione diretta non hanno alcun limite di soglia comunitaria si chiede se, per la loro verifica della prestazione, sia sempre possibile utilizzare A PRESCINDERE DALL’IMPORTO il certificato di regolare esecuzione, redatto da organismi interni quali il RUP oppure altro soggetto dallo stesso appositamente nominato a tale fine. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: