Parere tratto da fonti ufficiali

Interpretazione originale calcolo incremento somme dell’art. 26 del DL 50/2022, convertito in legge 15/07/2022 n. 91.
QUESITO del 02/09/2022

Il caso particolare da cui nasce l’esigenza di avere opportuni chiarimenti, è un appalto integrato, il cui bando è stato pubblicato nel settembre 2013 e quindi per il quale vige il D.Lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010.

Il contratto è stato affidato con il prezzario regionale anno 2011, nel rispetto di quanto prevedeva proprio il prezzario 2013 (Regione Calabria), che nelle sue premesse escludeva l’applicazione del nuovo listino per tutte quelle opere la cui progettazione risultava già in precedenza (alla nuova pubblicazione) avviata ed inclusa nelle programmazioni approvate dalle stazioni appaltanti.

I lavori (e i servizi di progettazione esecutiva)sono stati contrattualizzati nel luglio 2015 e poi effettivamente iniziati nel luglio 2016, il cui avvio è stato formalizzato attraverso alcune consegne parziali l’ultima delle quali è stata effettuata nel luglio 2017.

Per una serie di inconvenienti (anche alluvioni) e ritardi susseguitesi nel tempo, ad oggi i lavori sono avanzati di circa il 75% e la loro ultimazione è prevedibile per fine 2023 (trattasi comunque di un’opera complessa, distribuita su una lunghezza di circa 6 Km, che presenta una serie di difficoltà legate al fatto che la costruzione ricade quasi interamente nell’alveo di un torrente).

Alla data del 01/01/2022 l’importo dei lavori, riferiti al contratto originario (circa 44M€), ancora da realizzare ammontava a circa 14.500.000 €.

Ritornando alla norma della quale si chiede interpretazione, l’art. 26 c.1 sembra riferirsi a periodi temporali ricadenti dall’anno 2021 in avanti e non anche retroattivamente a tale anno.

In carenza di espressa indicazione su quale data fissare per l’inizio del calcolo di aggiornamento dei prezzi, una prima ipotesi potrebbe essere che le maggiorazioni da corrispondere si debbano circoscrivere all’importo differenziale fra i prezzi rilevati nel 2021 e quelli pubblicati dalla Regione Calabria nel 2022.

La questione diviene più dubbia, laddove si legge che “il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) , del codice dei contratti pubblici”, e ciò perché ad oggi gli unici aumenti rilevati dagli appositi decreti (previsti dall’art. 133 del D.Lgs. 163/2006) riguardano solo i prezzi fino al 31.12.2021 e quindi questo non può influenzare il calcolo del ristoro da liquidare.

Rimane dunque un residuo dubbio che il ricalcolo debba avviarsi a partire dall’anno su cui è basato l’elenco prezzi di appalto, cioè dal 2011, come peraltro fermamente sostenuto dall’esecutore dei lavori.

Una prima stima condotta con tale ultimo criterio, comporterebbe una maggiorazione degli importi residui da liquidare di circa il 100%, e ciò sembrerebbe spropositato e distante dalla ratio della legge, che dovrebbe essere quella di compensare in parte le imprese dalla consistente inflazione a cui sono stati sottoposti i prezzi di alcuni materiali da costruzione, limitatamente all’ultimo anno.

In tal senso si chiede con cortese ma estrema urgenza, una interpretazione della normativa.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito si inviano cordiali saluti.

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