Parere tratto da fonti ufficiali

Contabilizzazione aggiornamento prezzi D.L. 50/22 Costi per la sicurezza inclusi
QUESITO del 01/07/2022

L’Art.26 del D.L.50/22 nel disciplinare un sistema di adeguamento dei prezzi tralascia di indicare qualsiasi modalità di contabilizzazione degli aumenti.
Nello specifico l’unico metodo che può essere adottato è quello della suddivisione contabile di cui all’art 14. (I documenti contabili) c.7 del D.M. 49/18 “7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.”
Ovvero servirebbero due contabilità, la prima riferita ai prezzi contrattuali e l’altra effettuata con prezzi aggiornati decurtando il relativo sal dell’importo del primo.
Di conseguenza andrebbero emessi due certificati: uno in base ai prezzi contrattuali e l’altro per la compensazione spettante.
Questo è l’unico metodo che consente un adeguato controllo della spesa ovvero per effettuare una corretta contabilità visto che alcuni prezziari (Regione Marche) presentano costi per la sicurezza, da non porsi a ribasso, inclusi in dette voci di costo.

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