Parere tratto da fonti ufficiali

Compensazione prezzi – art 1-septies D.L. M. 73/2021 – Partita provvisoria
QUESITO del 22/02/2022

L'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, al comma 3 testualmente dispone, in merito al riconoscimento della compensazione dovuta per il rincaro prezzi dei materiali da costruzione come rilevati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (emanato in data 11 novembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 novembre 2021) che "La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu' anni".
Al fine di riconoscere all'appaltatore un credito teso a compensare in parte l'aumento eccezionale registrato da alcuni materiali nel primo semestre dell'anno 2021 la norma specifica che tale credito deve essere valutato in relazione alle lavorazioni che siano state eseguite e contabilizzate dal direttore lavori nel periodo di tempo indicato.
In relazione all'aspetto connesso alle lavorazioni che possano essere incluse nel calcolo della compensazione, si pone la questione relativa alle eventuali partite provvisorie.
Nel caso in cui, nel primo semestre del 2021, siano stati registrati in partita provvisoria materiali impiegati in lavorazioni e tali materiali siano confluiti in quantità inferiore a quella indicata in partita provvisoria nella contabilità definitiva successivamente al 30 giugno, si chiede conferma che il riconoscimento della compensazione sia operato sulle effettive quantità impiegate così come risultante dalla successiva contabilità definitiva.

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