Parere tratto da fonti ufficiali

Compensazione prezzi – art 1-septies D.L. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021- contratto in corso di esecuzione
QUESITO del 04/03/2022

L'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, al comma 1, nel disciplinare le modalità di revisione dei prezzi, fa esplicito riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Resta, pertanto, inteso che ai contratti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non fossero più in corso non si possa prevedere la compensazione prezzi prevista dalla norma e, in particolare, la domanda dell’impresa debba essere rifiutata.
Si chiede, pertanto, di chiarire, ai fini della suddetta norma, fino a quando si possa ritenere un contratto in corso di esecuzione. In tal senso si ritiene che tale condizione debba essere individuata con specifico riferimento alla finalità della norma, ovvero nel momento in cui tutte le lavorazioni siano concluse.
Tale termine, pertanto, dovrebbe essere individuato, se non nell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori (in quanto è possibile che il Direttore dei lavori possa dare un ulteriore tempo per la conclusione di lavorazioni di piccola entità), nell’emissione del conto finale o del collaudo e, comunque, non oltre la dichiarazione di ammissibilità di quest’ultimo (art. 234, comma 2, del D.P.R. n 207/2010).
Si chiede, quindi, un chiarimento su quale dei suddetti provvedimenti determini che il contratto, ai fini della norma in oggetto, non si possa più ritenere in corso di esecuzione.

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