Parere tratto da fonti ufficiali

art. 113 D. Lgs. 50/2016 - affidamenti diretti
QUESITO del 21/06/2022

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 113 del Codice dei Contrati, si chiede se il riconoscimento degli incentivi sia dovuto anche nel caso di affidamento diretto dei lavori.
Si ritiene che la dicitura “…in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara …” intende indicare univocamente un determinato importo di riferimento e non certo far dipendere l’incentivo dalla procedura di individuazione dell’esecutore dei lavori e/o servizi e/o forniture; una lettura dell’art. 113 c. 2 Codice contratti, che limiti il riconoscimento dell’incentivo in caso di affidamenti diretti, oltre a non rispondere alle finalità delle norma, comporterebbe la conseguenza che due situazioni esattamente uguali e diverse nella sola fase di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori, siano trattate in modo diametralmente opposto per tutte le attività che la norma intende incentivare a (fronte di assunzioni di ulteriori e diverse responsabilità), fatto contrario al fine del dispositivo e palesemente illogico.
Tale lettura è coerente con il parere espresso dalla Dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 20 luglio 2021 n. 1357, nel quale si legge che “… la scelta del contraente costituisce solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega un incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell’amministrazione, per cui la fattispecie considerata potrebbe dar luogo ad una riduzione, ma non all’esclusione dell’incentivo, che permane per le altre attività espletate in relazione al contratto (programmazione della spesa, valutazione preventiva progetti ecc.), nell’esercizio di funzioni tecniche …”.
Si chiede cortesemente un vs. parere al riguardo
grazie

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