Parere tratto da fonti ufficiali

Durata massima della procedura di verifica della regolarità delle forniture di beni e/o servizi
QUESITO del 29/10/2024

L'art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 231/2002 prevede che la procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data di consegna o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti (mediante un accordo provato per iscritto) e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. Si chiede di chiarire come sia possibile conciliare la suddetta previsione normativa con le disposizioni contenute negli artt. 50, comma 7 e 116 del D.lgs. n. 36/2023 e nell'allegato II.14 al suddetto decreto, che prevedono termini superiori a 30 giorni per la conclusione della suddetta procedura. Infatti, alla luce di quanto previsto dalle suddette disposizioni, risulterebbero applicabili i seguenti termini: 1) sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni per il completamento delle operazioni di collaudo o di verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. 2) tre mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni nei casi in cui il certificato di collaudo o di verifica di conformità venga sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

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