Parere tratto da fonti ufficiali

D.lgs. 36/2023, art. 50 co. 7 ed All. II 14 artt. 28 co. 3 e 4 - Il CRE può non essere controfirmato dalla ditta?
QUESITO del 18/07/2024

Il certificato di regolare esecuzione (CRE), dev'essere controfirmato dalla ditta esecutrice oppure può non esserlo? Da una lettura combinata degli articoli in oggetto, non parrebbe evincersi che il CRE, per acquisire validità, debba essere firmato anche dal Legale Rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito la prestazione. Le norme indicano soltanto che nei casi consentiti, qualora adottato, debba essere emesso dal direttore dei lavori (DL) in caso di opere oppure dal RUP qualora trattasi di beni o servizi. Per quanto precede si è dell'avviso che, l'obbligatorietà dell'acquisizione della controfirma in parola, ai fini della validità del CRE, non sussista. Pertanto, ad avviso della scrivente Stazione Appaltante, si potrà procedere alla liquidazione della fattura in presenza di un certificato di regolare esecuzione che riporti la sola firma del DL (per i lavori) oppure del RUP (per beni e servizi). Si chiede un autorevole parere a riguardo significando che l'eliminazione di tale passaggio, soprattutto per quanto concerne le pratiche di modesta entità, accelererebbe le attività prodromiche necessarie al finale pagamento, riducendo i tempi complessivi d'ultimazione della procedura.

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