Parere tratto da fonti ufficiali

Sentenza del Consiglio di Stato n. 2728/2023 sull'obbligo di adesione a convenzioni CONSIP.
QUESITO del 28/03/2023

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2728/2023, sembrerebbe introdurre una rilevante evoluzione interpretativa, del quadro giuridico normativo contrattuale. Nello specifico parrebbe evincersi che la Stazione Appaltante (SA) anche in presenza di una convenzione CONSIP attiva, al fine di perseguire il buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa possa indire una gara autonoma, finalizzata a conseguire prezzi più bassi o condizioni migliori rispetto ad essa. Qualora tale interpretazione fosse corretta si supererebbe la seguente criticità che, gli addetti di settore, si trovano a dover spesso gestire. Esempio pratico: entra in vigore la convenzione CONSIP pulizie caserme; viene convocata la ditta aggiudicataria per formulare il preventivo per la successiva adesione. La previsione di spesa formalizzata per il servizio minimo di base evidenzia intellegibilmente che, in caso di transito, si verrebbe a spendere una cifra più alta rispetto al contratto in vigore, sottoscritto autonomamente dalla SA a seguito di procedura negoziata tramite MEPA, con un’erogazione delle prestazioni addirittura inferiore. Ne consegue quindi che, terminato l’atto negoziale in essere ed operando in autonomia con procedura negoziata tramite MEPA, si riuscirebbe ragionevolmente ad ottenere un risultato economicamente e quantitativamente migliore, rispetto alla predetta convenzione CONSIP. Ciò nonostante, si costituiscono due fazioni opposte: i sostenitori dell’obbligatorietà a prescindere all’adesione delle convenzioni CONSIP ed invece chi, come la scrivente SA, sostiene che l’obbligo d’adesione possa decadere in presenza di una situazione come sinora descritta. Si chiede un autorevole parere in merito alla corretta interpretazione della sentenza citata in premessa al fine di comprendere se, in ragione del nuovo quadro interpretativo, la seconda fazione possa prevalere sulla prima.

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