Parere tratto da fonti ufficiali

RUP - STAZIONI APPALTANTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIE (62.13)
QUESITO del 31/08/2023

Siamo una stazione appaltante qualificata che svolge attività di committenza ausiliaria per conto di enti terzi, e che cura quindi esclusiovamente la fase della procedura di affidamento appalto per conto di enti terzi. Ci chiediamo se in questi casi possa essere ammessa la nomina di due RUP: uno per la S.A. qualificata che svolge la procedura di gara ed uno per la stazione beneficiaria dell'intervento. Infatti l'art. 62 al comma 13 dice testualmente che le centrali e le S.A. qualificate che svolgono attività di committenza ausiliarie per conto di altri enti nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per attività di propria competenza. Pertanto appare chiaro che la S.A. qualificata debba nominare un proprio RUP (lo dice testualmente la norma, si veda anche art. 15 comma 9), ma ci pare altresì imprescindibile che la stessa stazione beneficiaria dell'intervento debba altresì procedere anch'essa alla nomina di un proprio RUP e non di un semplice soggetto collaboratore del RUP, dal momento che la stessa ha ancora in capo la programmazione e la stessa esecuzione del contratto (art. 62 comma 6 lett. f). Questo sembra andare tuttavia in contrasto anche con le slide del percorso formativo RUP da Voi curato e dedicato proprio al RUP dove alla domanda se la S.A. NON qualificata debba nominare un proprio RUP? viene risposto NO ma semmai un collaboratore: come si può conciliare questo con l'attività di programmazione e di esecuzione del contratto che ad oggi ancora rimane in capo alla S.A NON qualficata?!

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