Parere tratto da fonti ufficiali

Natura giuridica partecipata e centrale di committenza - Esistono motivi ostativi allo svolgimento di funzioni di Centr
QUESITO del 21/01/2020

La società ALFA S.P.A. è partecipata “indirettamente” da circa 50 Comuni dell’area della provincia, e dalla stessa Amministrazione provinciale.
Questa detiene il 100% delle quote della società BETA S.P.A. che svolge servizi per i 50 Comuni citati.

La Società BETA S.p.A. è già stata configurata anche come Società in HOUSE ai fini del cd. controllo analogo, con le regole necessarie, organo e rappresentanza sulla stessa. (Domanda all’ANAC già presentata in attesa di risposta).

Si ricorda che lo Statuto della società è già stato adeguato alla riforma “Madia” Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che prevede che le società a partecipazione pubblica sono tenute a determinate finalità, tra le quali - Art. 4 comma 2 punto e) - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Oggi la Società BETA S.p.A. si è organizzata per venire incontro all'esigenza delle amministrazioni Comunali di disporre di una CUC, in quanto a livello provinciale non è stata costituita dalla Amministrazione provinciale.

BETA S.p.A. viene incaricata dalle Amministrazioni comunali mediante determina o delibera per lo svolgimento di gare, anche aggregate in alcuni casi, per acquisizione di servizi, lavori e forniture, e questa attività è già in corso da alcuni anni.

Una amministrazione comunale ha sollevato ora il dubbio sulla legittimità di questo operato, sulla base della partecipazione societaria indiretta.

Si chiede un parere al riguardo

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