Parere tratto da fonti ufficiali

Funzioni di committenza dell'ente Provincia.
QUESITO del 01/08/2022

Nel 2015 la Provincia di Alessandria ha intrapreso l’attività di stazione appaltante per i Comuni non capoluogo del territorio. Fondamento normativo: l’art. 1, comma 88 della legge n. 56/2014, ai sensi del quale:
“La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.”
e l’allora vigente art. 33, comma 3 -bis del D.Lgs. n. 163/2006, attualmente trasfuso nell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede:
“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: (….)
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”
L’attività svolta dalla Provincia è riconducibile ad un’attività di centralizzazione delle committenze, come definita dall’art. 3, lettera l), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016, ossia “l’aggiudicazione di appalti….per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.”
In effetti, la convenzione prevede che l’intera attività preparatoria e prodromica all’espletamento della procedura d’appalto (programmazione, progettazione, predisposizione degli strumenti finanziari, ottenimento di autorizzazioni o nulla osta, etc,), sino all’adozione della determinazione a contrattare, venga svolta dal Comune; la Provincia, sulla base della determinazione a contrattare e del progetto approvato dal Comune, indice e gestisce la procedura d’appalto, ivi compresa la fase di eventuale verifica dell’anomalia delle offerte e le verifiche sull’aggiudicatario, sino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace; successivamente, il Comune stipula il contratto con l’operatore aggiudicatario individuato dalla Provincia e cura in proprio la fase esecutiva del contratto.
Posto che sono pervenute alla Provincia richieste di convenzionamento anche da parte di enti pubblici del territorio che non sono Comuni (es. Consorzi intercomunali per la gestione di servizi socio assistenziali o del ciclo dei rifiuti, IPAB etc.), si chiede di conoscere se, ad avviso di codesto Ministero, sia consentito alle Province svolgere funzioni di centrale di committenza anche per enti pubblici del proprio territorio diversi dai Comuni, ed in caso affermativo su quale base normativa.

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