legge di conversione del 29 giugno 2022, n. 79
QUESITO
del 28/09/2022
La legge di conversione del 29 giugno 2022, n. 79, aggiornando il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha aggiunto all’art. 7 comma 2 i seguenti commi:
2 - ter.
L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.
2 - quater.
Nei casi indicati al comma 2 - ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
Pur considerando che la normativa è stata emanata in riferimento ai lavori del PNRR è possibile fare ricorso a quanto previsto nei richiamati commi anche per appalti pubblici non afferenti al PNRR?
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