Parere tratto da fonti ufficiali

L. 160/2019 - DPCM 17.07.2020 Finanziamenti per riqualificazione energetica degli edifici
QUESITO del 11/07/2022

Il Comune è beneficiario del finanziamento di € 50.000,00 ai sensi del comma 29 e seguenti dell’art.1 della L. n.160/2019, successivamente confluito nel PNRR e classificato nella Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. Pertanto la sua attuazione risulta soggetta al rispetto del cosiddetto DNSH. Analizzando la guida operativa per il rispetto di tale principio, troviamo la tabella relativa alla Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche dove tale investimento è assoggettato al Regime 1 e per gli interventi individuati dalle schede 2, 5 e 12. Il nostro intervento prevede la riqualificazione energetica di un edificio comunale, attraverso la sostituzione dei serramenti esterni con altri più performanti dal punto di vista del risparmio energetico, per cui dovrebbe rientrare nell’ipotesi contemplata dalla “Scheda 2 – Ristrutturazione edifici”. Analizzando la Scheda 2 a pag. 95 e segg. si rileva l’obbligo del conseguimento di un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio col risparmio di energia primaria nell’ordine del 20-40%.
L’intervento che si intende attuare però, data la sua limitatezza, non ci consente di conseguire tale risparmio energetico poiché occorrerebbero ulteriori interventi nell’edificio quali ad esempio il cappotto per isolamento termico, l’impianto fotovoltaico etc., con necessità di risorse ben più cospicue rispetto a quelle disponibili.
Si è pertanto a rischio di perdita del finanziamento?

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